:: La rinuncia dell'assicuratore a far valere gli effetti della sospensione nei confronti dell'assicurato inadempiente deve essere manifestata espressamente [Nota a Cassazione Civile III sentenza 9554 del 01-07-2002]
di Massimiliano Vela, avvocato in Napoli
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:: Altri documenti
La rinuncia dell'assicuratore a far valere gli effetti della sospensione nei confronti dell'assicurato inadempiente deve essere manifestata espressamente.
Con sentenza 9554/02 la Suprema Corte puntualizza che l'accettazione del pagamento tardivo del premio scaduto e il rilascio del tagliando nel quale sia indicata la copertura assicurativa anteriore al pagamento del premio scaduto non equivalgono a rinuncia da parte dell'assicuratore degli effetti della sospensione.
Pertanto, mentre nei rapporti danneggiato-assicuratore l'erroneo rilascio del certificato assicurativo impegna comunqe l'assicuratore al risarcimento del danno - in virtł dell'affidamento ingenerato nel terzo - nei rapporti fra assicuratore e assicurato il mancato pagamento del premio, qualificabile come inadempimento contrattuale, consente all'assicuratore l'esperimento dell'azione di rivalsa (art. 18, comma 2, l. 990/1969) nei confronti del contraente indempiente per quanto sia stato costretto a corrispondere al terzo danneggiato.
--- I precedenti ---
* In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7 l. 24 dicembre 1969 n. 990, 9 e 12 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa puo' essere invocata, nei confronti del predetto danneggiato, solo per il diverso caso del mancato pagamento del premio e della rata di premio inerenti al periodo successivo alla scadenza del certificato.
[ Cassazione civile sez. III, 27 ottobre 1992, n. 11694 ]
>> in Arch. giur. circol. e sinistri 1993, 153
* Conforme Cassazione civile sez. III, 24 maggio 1993, n. 5834
>> in Giust. civ. Mass. 1993, 913
* In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7 l. 24 dicembre 1969 n. 990, 9 e 12 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa puo' essere invocata, nei confronti del predetto danneggiato, solo per il diverso caso del mancato pagamento del premio o della rata di premio inerenti al periodo successivo alla scadenza del certificato. Nei rapporti fra assicuratore ed assicurato, invece, l'erroneo rilascio del certificato assicurativo, in quanto non accompagnato dal pagamento del premio per il periodo in esso indicato, spiega rilievo contrattuale, nel senso che, ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante da certificato, sia contrastata dalla mancanza di una regolare quietanza scritta, e a tale mancanza non suppliscano le altre prove consentite dalla legge (art. 2726 c.c.), l'assicuratore ha diritto di rivalersi contro l'assicurato di quanto dovuto al danneggiato, ai sensi dell'art. 18 comma 2 l. n. 990 del 1969.
[ Cassazione civile, sez. I, 5 maggio 1980 n. 2940 ]
>> in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 5 | Foro it. 1980, I,2949 | Giust. civ. 1980, I,1828 | Assicurazioni 1980, II,234 | Riv. giur. circol. trasp. 1980, 931 | Arch. giur. circol. e sinistri 1980, 931; 1981, 629 (con nota)







