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    Cassazione Civile III, sentenza 7403 del 27-03-2007
    massima Responsabilità civile - Danni da cose in custodia - Manutenzione delle strade
    E´ sulla base della figura della responsabilità da cosa in custodía (articolo 2051 c.c.) che va decisa l´imputabilità delle conseguenze di un fatto dannoso tutte le volte che per l´ente, cui è affidata la gestione del bene pubblico, non ricorre l´oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo (che in questo ambito si denomina custodia) e che si sostanzia di tre elementi: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; quello infine di escludere qualsiasi terzo dall´ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Il giudice, dunque, è tenuto ad accertare in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto, che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l´evenienza che ha prodotto il danno, era nella custodia dell´ente pubblico: una volta che questo accertamento sía stato compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento deve essere giudicata in base all´applicazione della responsabilità da cosa in custodia

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