COPERTINA
GIURISPRUDENZA
NOTE
DOCUMENTI
CERCA
LINKS
CONTATTI
Login amministratori
Menu principale
Home
Archivio
Giurisprudenza
Note
Documenti
Cerca
Osservatorio Corte di Cassazione
News
Links
Contattaci
Info
Mappa del sito
Collabora
Invia un contributo
Visualizza caratteri
grandi
normali
piccoli
Cassazione Civile III, sentenza 7403 del 27-03-2007
Responsabilità civile - Danni da cose in custodia - Manutenzione delle strade
E´ sulla base della figura della responsabilità da cosa in custodía (articolo 2051 c.c.) che va decisa l´imputabilità delle conseguenze di un fatto dannoso tutte le volte che per l´ente, cui è affidata la gestione del bene pubblico, non ricorre l´oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo (che in questo ambito si denomina custodia) e che si sostanzia di tre elementi: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; quello infine di escludere qualsiasi terzo dall´ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Il giudice, dunque, è tenuto ad accertare in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto, che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l´evenienza che ha prodotto il danno, era nella custodia dell´ente pubblico: una volta che questo accertamento sía stato compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento deve essere giudicata in base all´applicazione della responsabilità da cosa in custodia
»
stampa
:: Collegamenti ::
Giurisprudenza
Cassazione Civile 19653/2004
Cassazione Civile 12219/2003
Cassazione Civile 17152/2002
Note
nessuna nota
Legislazione
nessun collegamento
Documenti
nessun collegamento
2002 @ 2006
Linea Diritto
| Adattamento
XOOPS 2.0 © 2001-2003
a cura di
Evetweb
| Grafica originale
7dana.com