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    Tribunale Roma , sentenza 19925 del 25-06-2004
    massima Responsabilità civile - Circolazione stradale - Concorso di fattori causali indipendenti
    Nel caso in cui un pedone abbia subito gravi lesioni in conseguenza di un sinistro automobilistico e sia poi successivamente deceduto a causa di un trattamento sanitario non adeguato (nello specifico, intervento chirurgico eseguito in ambiente non sterile), la morte deve ritenersi provocata da un concorso di cause indipendenti. Poichè la colpa dei sanitari (causa sopravvenuta) non è da sola sufficiente a determinare l´evento, non può considerarsi interrotto il nesso di causalità rispetto alla condotta dell´investitore. Pertanto nei confronti degli eredi, pur se questi ultimi non abbiano convenuto in giudizio i sanitari responsabili dell´intervento chirurgico, una volta provata la responsabilità esclusiva del conducente quest´ultimo, in solido con il proprietario del veicolo e l´assicuratore, saranno tenuti al risarcimento del danno ex art. 2055 c.c.

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