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    Cassazione Civile III, sentenza 7507 del 04-06-2001
    massima Responsabilità civile - Circolazione stradale - Concorso di fattori causali indipendenti
    Mentre l´art. 2043 c.c. si riferisce all´azione del soggetto che cagiona l´evento, il successivo art. 2055 considera quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l´unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell´illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno | Nel caso di lesioni personali seguite da trattamento sanitario che, in luogo di determinarne la guarigione, le abbiano aggravate (o abbiano addirittura provocato la morte del paziente), l´eventuale negligenza o imperizia dei medici non esclude, di per sé, il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell´agente e l´evento finale, poiché la colpa del sanitario, ancorché grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell´autore dell´illecito che, provocando il fatto lesivo, ne abbia reso necessario l´intervento; l´intervento medico è, difatti, vicenda sicuramente tipica e prevedibile, mentre lo stesso errore professionale, non potendo, di per sé, ritenersi fatto del tutto imprevedibile o inverosimile, si inserisce del tutto legittimamente nella serie causale originata dall´azione offensiva, poiché le modalità con cui i sanitari operano non realizzano quella situazione di sufficienza causale sopravvenuta nella determinazione dell´evento dalla quale il legislatore fa dipendere l´esclusione del rapporto di causalità rispetto a tutti gli antecedenti comunque riferibili all´evento

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