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    Cassazione Civile III, sentenza 4993 del 11-03-2004
    massima Responsabilità civile - Circolazione stradale - Cintura di sicurezza
    Qualora la messa in circolazione dell´autoveicolo, in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione del veicolo, senza che il trasportato abbia ”allacciato le cinture di sicurezza”), sia ricollegabile all´azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell´altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un´ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell´azione produttiva dell´evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell´evento). In tale situazione, a parte l´eventuale responsabilità verso i terzi, secondo la disciplina dell´art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale dell´art. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all´integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell´incidente.

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