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    Tribunale Torino , sentenza 11762 del 16-11-2000
    massima Responsabilità civile - Circolazione stradale - Persone trasportate
    Nel caso di lesioni subite da soggetto che cumuli la qualifica di proprietario e trasportato di un veicolo è ammissibile la richiesta di risarcimento rivolta da questi, quale trasportato, alla propria Compagnia assicuratrice, in quanto ai sensi dell´art. 4 L. 689/69, come riformulato con L. 142/92, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. La stessa Compagnia, però, potrà opporre al danneggiato-assicurato, senza i limiti di cui all´art. 18 legge cit., tutte le eccezioni derivanti dal contratto (nel caso specifico il Tribunale ha negato che la Compagnia assicuratrice fosse tenuta a risarcire il danno patito dal proprietario del veicolo assicurato in quanto questi, viaggiando quale trasportato sul suo ciclomotore, non abilitato al trasporto persone, aveva violato la clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa nei casi di danno al trasportato lì dove il trasporto non sia eseguito in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione)

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